Condizioni generali di contratto di ProDigital Consulting GmbH

Condizioni generali

Condizioni generali di contratto di ProDigital Consulting GmbH

ProDigital Consulting GmbH, Lise-Meitner-Straße 3/1, 89081 Ulm («Licenziante») offre un software che concede in uso al «Licenziatario» e che consente a quest’ultimo di mettere a disposizione dei propri clienti («Clienti») un configuratore personalizzato per diversi tipi di prodotti («Configuratore») («Software»). Il Licenziatario si è registrato online per l’utilizzo e ha prenotato determinati servizi oppure ha concordato i servizi con il Licenziante in un ordine separato (prenotazione online e ordine separato congiuntamente l’«Ordine»). A integrazione delle disposizioni dell’Ordine si applicano le seguenti «Condizioni d’uso» (unitamente all’Ordine l’«Accordo»):


1. Oggetto dell’Accordo

1.1. Oggetto dell’Accordo sono i servizi concordati nell’Ordine, ossia la concessione del Software a tempo determinato («Soluzione cloud») oppure l’acquisto del Software («Soluzione on-premises»). Nel caso della Soluzione cloud, il Licenziatario può creare configuratori propri per i suoi Clienti. Nel caso della Soluzione on-premises, il Licenziante realizza per il Licenziatario un configuratore finito che quest’ultimo può offrire ai propri Clienti.

1.2. Oggetto dell’Accordo possono essere inoltre servizi di manutenzione e supporto e/o servizi di sviluppo personalizzati.

1.3. Le funzionalità del Software risultano dall’Ordine. Il Licenziatario può prenotare in qualsiasi momento funzioni aggiuntive (nel caso della Soluzione cloud anche online). Le funzionalità ampliate si applicano quindi per la restante durata contrattuale ai sensi del punto 14.

1.4. Ove concordato nell’Ordine, il Licenziante può mettere gratuitamente a disposizione del Licenziatario determinate funzioni della Soluzione cloud a scopo di prova per un periodo indicato nell’Ordine («Fase di prova»). In caso di prenotazione online si applicano a tal riguardo le disposizioni di cui al punto 3.1; per il resto, all’utilizzo nella Fase di prova si applicano le disposizioni di cui al punto 4.

1.5. Il Licenziante non è tenuto a fornire dati di configurazione privi di errori. Mette a disposizione esclusivamente uno strumento che facilita la progettazione di un prodotto e consente l’ordine dei materiali necessari. Il Licenziante fa presente che ciò non sostituisce un attento controllo dei dati e della progettazione prima dell’esecuzione, in particolare nel caso di progetti edilizi. Di ciò sono responsabili il Licenziatario e i suoi Clienti. Il Licenziatario è tenuto a informarne i propri Clienti.


2. Principi della collaborazione

2.1. Le parti collaboreranno in un rapporto di fiducia e, in caso di divergenze di opinione, si adopereranno in modo costruttivo per trovare una soluzione. Qualora una soluzione non sia possibile, le parti cercheranno innanzitutto di trovare una soluzione a livello di direzione aziendale o di un altro livello superiore delle loro aziende. Il diritto delle parti di avviare un procedimento giudiziario resta impregiudicato.

2.2. Il Licenziatario mette a disposizione del Licenziante le informazioni, i dati, i contenuti e la documentazione necessari per l’erogazione dei servizi e compirà inoltre tutti gli atti di collaborazione necessari. Il Licenziatario sostiene direttamente tutte le spese connesse alla prestazione degli atti di collaborazione.

2.3. Il Licenziatario è l’unico responsabile della propria infrastruttura IT, in particolare della sua installazione e del suo funzionamento, e ne sostiene tutte le spese necessarie, nonché della connessione Internet necessaria per l’utilizzo. Ciò vale anche per eventuali hardware e software acquistati su consiglio del Licenziante nell’ambito dell’erogazione dei servizi. Nel caso della Soluzione on-premises, il Licenziatario è inoltre responsabile del funzionamento del Software, salvo che sia concordato che il Licenziante lo ospiti sui propri server («Soluzione in hosting»). Eventuali obblighi di manutenzione dell’appaltatore ai sensi del punto 12 restano impregiudicati.

2.4. Qualora il Licenziatario usufruisca di servizi personalizzati del Licenziante e le parti non abbiano concordato un compenso diverso, tali servizi vengono erogati a una tariffa oraria di 140,00 EUR. Vengono fatturati i quarti d’ora iniziati.

2.5. Se il Licenziatario non adempie o non adempie correttamente agli obblighi di collaborazione necessari, l’obbligo del Licenziante di erogare i servizi viene meno nella misura e per il periodo in cui l’erogazione dipende dal previo adempimento degli obblighi di collaborazione del Licenziatario. Il Licenziante ha il diritto di richiedere il rimborso di eventuali costi aggiuntivi derivanti da un atto di collaborazione mancante o tardivo secondo la tariffa oraria indicata al punto 2.4.

2.6. Il Licenziante ha il diritto di avvalersi di subappaltatori per l’erogazione di tutti i servizi. Eventuali disposizioni divergenti in materia di protezione dei dati tra le parti restano impregiudicate.

2.7. Se il Licenziatario consente a terzi l’utilizzo del Software, risponde delle loro azioni come delle proprie, indipendentemente dal fatto che la concessione dell’utilizzo fosse ammissibile. Garantisce che i terzi siano a conoscenza delle disposizioni del presente Accordo in tale misura e che le rispettino.


3. Registrazione, conclusione del contratto e consegna

3.1. Per la Soluzione cloud il Licenziatario può registrarsi autonomamente. La registrazione è gratuita e comporta la conclusione di un contratto d’uso relativo alla Fase di prova gratuita, durante la quale il Licenziatario può utilizzare il Software secondo le disposizioni di cui al punto 4.

3.2. L’offerta del Configuratore ai Clienti («Utilizzo produttivo») presuppone la prenotazione a pagamento delle relative funzionalità, che può avvenire dopo l’inserimento dei relativi dati di pagamento in un modulo online («Modulo di registrazione»).

3.3. La messa a disposizione del Modulo di registrazione non costituisce ancora un’offerta contrattuale del Licenziante per la conclusione di un contratto di Utilizzo produttivo, bensì un invito al Licenziatario a presentare un’offerta, che il Licenziatario formula con l’invio del Modulo di registrazione. Il collaboratore del Licenziatario che invia il Modulo di registrazione garantisce di poter rappresentare validamente il Licenziatario e di poterlo impegnare di conseguenza. Il Licenziante può decidere a sua libera discrezione se accettare o rifiutare l’offerta. Il contratto di Utilizzo produttivo si perfeziona mediante conferma del Licenziante in forma testuale oppure mediante attivazione delle funzioni per l’Utilizzo produttivo.

3.4. Nel caso della Soluzione on-premises, il Licenziante mette a disposizione dei Clienti uno o più configuratori secondo le specifiche concordate nell’Ordine. A seconda di quanto concordato, ciò avviene mediante installazione da parte del Licenziante sui server del Licenziatario oppure su un server del Licenziante con messa a disposizione di un link per i Clienti. Il Licenziatario è tenuto a fornire i dati di accesso necessari.


4. Fase di prova

4.1. Durante la Fase di prova, l’utilizzo del Configuratore è possibile solo per gli Utenti (secondo la definizione di cui al punto 5.1). È vietato un Utilizzo produttivo, in particolare l’offerta del Configuratore ai Clienti. In particolare, il Licenziatario non ha il diritto di creare account per i Clienti o di trasmettere dati di account per utilizzare il Configuratore durante la Fase di prova. Durante la Fase di prova è inoltre vietato al Licenziatario effettuare con il Software configurazioni per i Clienti o insieme ai Clienti.

4.2. Qualora il Licenziatario non completi la registrazione per un Utilizzo produttivo entro dodici settimane dalla registrazione, il Licenziante ha il diritto di cancellare gli account. Con la cancellazione termina il contratto relativo alla Fase di prova gratuita. Il Licenziante preannuncerà la cancellazione dopo 10 settimane.


5. Account utente

5.1. Il Licenziatario può creare per i propri collaboratori un numero qualsiasi di account utente («Utenti»). Gli account devono essere creati in modo personalizzato per ciascun Utente. Non è consentita la creazione e/o l’utilizzo di account utilizzati da più persone («Account collettivi»).

5.2. Il Licenziatario deve garantire mediante misure organizzative (ad es. apposite istruzioni) che (i) i dati inseriti siano corretti e (ii) gli Utenti non trasmettano i propri dati di accesso. Qualora il Licenziante metta a disposizione diverse opzioni di sicurezza per il login (ad es. autenticazione a più fattori), il Licenziatario è responsabile della configurazione e della scelta.

5.3. Il Licenziante non è responsabile di un abuso e/o della modifica o cancellazione di dati in particolare qualora ciò avrebbe potuto essere evitato scegliendo un’altra opzione di sicurezza.

5.4. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, il Licenziante si riserva il diritto di bloccare gli account utente, ove ragionevolmente possibile previo relativo avvertimento in forma testuale.


6. Ambito di utilizzo

6.1. Nel caso della Soluzione cloud, il Licenziante consente al Licenziatario di memorizzare i propri dati nella misura concordata nell’Ordine («Volume di dati») e, ove non ivi concordato, nella misura massima di 5 GB.

6.2. Salvo diverso accordo in forma testuale, il Licenziatario può integrare il Configuratore su un unico dominio.


7. Diritti sul Software

7.1. Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto mondiale, non esclusivo, non trasferibile, limitato alla durata contrattuale nel caso della Soluzione cloud e illimitato nel tempo nel caso della Soluzione on-premises, di utilizzare il Software per scopi propri. Il diritto d’uso si limita all’utilizzo della Soluzione cloud per creare un proprio configuratore che il Licenziatario rende pubblicamente accessibile ai propri Clienti. Nel caso della Soluzione on-premises ospitata sui server del Licenziatario, il Licenziatario ha il diritto di renderla pubblicamente accessibile per l’utilizzo da parte dei Clienti. Il Licenziatario ha il diritto di consentire agli Utenti l’utilizzo del Software.

7.2. Il Licenziatario è tenuto a rispettare l’ambito di licenza concordato. Se è concordata una limitazione dell’ambito di utilizzo (ad es. l’utilizzo del Configuratore su un solo dominio o un Volume di dati) e il Licenziatario supera tale ambito, il Licenziante ha il diritto di richiedere un compenso aggiuntivo adeguato, da calcolare sulla base dei prezzi comunicati dal Licenziante al Licenziatario o pubblicamente oppure, qualora tali prezzi non esistano, tenendo conto del volume concordato e del superamento. Ciò vale anche nel caso in cui il Licenziatario o gli Utenti consentano a persone non autorizzate l’utilizzo del Software trasmettendo i propri dati di account.

7.3. Il Licenziatario non può utilizzare il Software per scopi diversi da quelli indicati nell’Accordo ed è tenuto a proteggere il Software dall’accesso non autorizzato di terzi. Senza limitare la portata generale di quanto precede, al Licenziatario non è consentito in particolare (i) utilizzare il Software o parti di esso per scopi diversi dalla creazione di un configuratore che mette a disposizione dei propri Clienti, (ii) distribuire, vendere, rivendere, concedere in leasing, noleggiare, prestare o trasferire in altro modo a terzi il Software o parti di esso, concederlo in sublicenza o cederne i diritti senza il previo consenso scritto del Licenziante, (iii) divulgare il Software o parti di esso o metterlo a disposizione di terzi o consentirne in qualsiasi modo l’accesso a persone diverse dagli Utenti, in particolare mediante la trasmissione di dati di accesso e/o l’utilizzo di Account collettivi, (iv) modificare, integrare, alterare o adattare il Software, (v) effettuare il reverse engineering, decompilare, tradurre, disassemblare il Software o parti di esso o scomporre formati di dati che fanno parte del Software e/o tentare in altro modo di individuare il codice sorgente del Software o di parti di esso (salvo nei casi in cui ciò sia consentito da disposizioni di legge imperative); (vi) eseguire copie del Software o di parti di esso, ad eccezione delle copie necessarie per il funzionamento della Soluzione on-premises, ove concordato, (vii) utilizzare il Software per lo sviluppo di un prodotto o servizio concorrente, (viii) disattivare, modificare o aggirare un sistema di gestione delle licenze o un meccanismo di sicurezza fornito con il Software, (ix) accedere al Software o utilizzarlo per fornire a terzi servizi di elaborazione dati o di elaborazione batch, (x) integrare il Configuratore su più di un dominio, salvo diverso accordo in forma testuale, oppure (xi) rimuovere, modificare od occultare indicazioni di proprietà o di diritto d’autore, marchi o altri segni distintivi del Licenziante o di terzi titolari di diritti. Il diritto del Licenziatario di rendere pubblicamente accessibile il Configuratore ai Clienti per l’utilizzo resta impregiudicato.

7.4. I diritti legali del Licenziatario ai sensi del § 69d commi 2 e 3 e del § 69e della legge tedesca sul diritto d’autore (Urhebergesetz) restano impregiudicati, a condizione tuttavia che (i) una decompilazione del Software ai sensi del § 69e Urhebergesetz possa avvenire solo previa richiesta scritta al Licenziante, nella quale si richiedono le informazioni necessarie, e qualora il Licenziante non fornisca tali informazioni entro due settimane, e (ii) le parti stipulino un apposito accordo di riservatezza.

7.5. Qualora il Licenziatario esprima richieste di modifica del Software o formuli proposte di miglioramento, il Licenziante ha il diritto, ma non l’obbligo, di attuarle, a meno che le modifiche siano oggetto di servizi di sviluppo concordati (cfr. la disposizione di cui al punto 13). Salvo diverso accordo, il Licenziante ha il diritto, sia in caso di servizi di sviluppo commissionati sia in caso di modifiche effettuate senza obbligo giuridico, di mettere i risultati a disposizione anche di altri clienti. Qualora i risultati contengano contributi del Licenziatario, questi concede al Licenziante un diritto d’uso irrevocabile, non esclusivo, trasferibile e illimitato nel tempo e nello spazio. Il diritto d’uso comprende in particolare i diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico, nonché di altra comunicazione al pubblico, il diritto di elaborare i risultati e di trasferire a terzi i diritti concessi. Eventuali diritti di garanzia per vizi restano impregiudicati.

7.6. Qualora il Software violi diritti di terzi, il Licenziante, a proprie spese e a sua scelta, procurerà al Licenziatario i diritti d’uso necessari oppure modificherà i servizi oggetto del contratto in modo che non violino più diritti di protezione di terzi. Se il Licenziante non è in grado di procurare i diritti d’uso necessari o di modificare di conseguenza i servizi oggetto del contratto, ha il diritto di recedere dall’Accordo. Restano impregiudicati ulteriori diritti del Licenziatario.

7.7. Se il Licenziatario viene chiamato a rispondere per una violazione dei diritti di terzi imputabile al Licenziante, quest’ultimo, nell’ambito della disposizione di cui al punto 17, manleva il Licenziatario da tali pretese e gli rimborsa i costi della difesa legale secondo le tariffe di legge, a condizione che il Licenziatario (i) informi senza indugio il Licenziante della pretesa, (ii) non compia nei confronti di terzi atti che possano incidere sulla controversia (ad es. un riconoscimento o la conclusione di una transazione), (iii) supporti adeguatamente il Licenziante nella difesa legale e (iv) conceda al Licenziante la possibilità di definire e attuare la strategia di difesa legale, in particolare mediante la scelta degli avvocati e la redazione degli atti. A tal fine il Licenziatario rilascerà le dichiarazioni necessarie. Il Licenziante terrà adeguatamente conto degli interessi del Licenziatario.


8. Hosting

8.1. La Soluzione cloud o la Soluzione in hosting del Licenziatario è a disposizione del Licenziatario in media per il 99,5% nell’anno solare («Tempo di disponibilità»), a condizione che il Software sia utilizzato secondo quanto concordato contrattualmente. Non rientrano nel Tempo di disponibilità le interruzioni causate dalle seguenti circostanze («tempo di inattività non considerato»):
8.1.1. interventi di manutenzione annunciati ai sensi del punto 8.4;
8.1.2. interventi di manutenzione urgenti e non prevedibili, ad es. per eliminare lacune di sicurezza;
8.1.3. forza maggiore o altri eventi al di fuori del controllo del Licenziante, non prevedibili e non evitabili da parte del Licenziante, in particolare scioperi, serrate legittime, condizioni meteorologiche particolari, interruzioni di corrente, interruzioni dei trasporti, danni da incendio, epidemie e pandemie (in particolare COVID-19), modifiche legislative e provvedimenti delle autorità, nonché guasti operativi o difficoltà di approvvigionamento, nella misura in cui non siano imputabili al Licenziante («forza maggiore»);
8.1.4. terzi che non sono subappaltatori del Licenziante;
8.1.5. il Licenziatario o il software o l’hardware da lui utilizzati o la connessione Internet. Ciò vale anche per software il cui utilizzo è stato procurato dal Licenziante e/o il cui collegamento è reso possibile da quest’ultimo tramite interfacce;
8.1.6. la segnalazione tardiva di guasti e tempi di inattività da parte del Licenziatario.

8.2. Il Tempo di disponibilità viene quindi calcolato secondo la seguente formula:

(Tempo totale – tempo di inattività non considerato – altro tempo di inattività)
Disponibilità massima × 100

8.3. L’onere di allegazione e della prova per un mancato raggiungimento del Tempo di disponibilità grava sul Licenziatario.

8.4. Il Licenziante ha il diritto di effettuare regolari interventi di manutenzione, ma cercherà di mantenere le interruzioni il più possibile contenute. Il Licenziante dovrebbe informare il Licenziatario al più tardi una settimana prima dell’inizio dei lavori. In casi urgenti, ad esempio per eliminare lacune di sicurezza, il Licenziante può abbreviare il termine di preavviso oppure, se non altrimenti possibile, iniziare gli interventi di manutenzione senza preavviso. Se non è possibile un preavviso, il Licenziatario deve essere informato senza indugio dopo l’inizio dei lavori.

8.5. Il Licenziante utilizzerà, conformemente allo stato dell’arte, antivirus e firewall per impedire un accesso non autorizzato al Software e l’intrusione di dati dannosi. Qualora un rischio non possa essere eliminato altrimenti con un impegno ragionevole, il Licenziante ha il diritto di cancellare i dati dannosi. Ne informerà il Licenziatario il prima possibile.

8.6. Non sussistono obblighi di manutenzione in relazione a eventuali software di terzi collegati tramite interfacce.


9. Contenuti del Licenziatario, configuratori, invio di e-mail

9,1, Il Licenziante consente al Licenziatario, nell’ambito dell’utilizzo della Soluzione cloud e della Soluzione in hosting, di memorizzare dati propri sull’hardware del Licenziante e (anche nel caso della Soluzione on-premises) di inviare con il Software contenuti propri in una newsletter via e-mail (congiuntamente «Contenuti del Licenziatario»). Il Licenziante non è in alcun modo responsabile della verifica dei Contenuti del Licenziatario, in particolare nemmeno del fatto che il Configuratore funzioni senza errori con i Contenuti del Licenziatario. Unico responsabile dei Contenuti del Licenziatario è il Licenziatario, indipendentemente dal fatto che li abbia inseriti egli stesso o ne abbia consentito l’inserimento a un terzo e indipendentemente dal fatto che l’inserimento da parte del terzo sia ammissibile ai sensi dell’Accordo. Per i Contenuti del Licenziatario si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
9.1.1. Il Licenziatario deve garantire che i Contenuti del Licenziatario non violino né pregiudichino disposizioni di legge e/o diritti di terzi, in particolare la proprietà intellettuale di terzi, i loro diritti della personalità, le disposizioni in materia di concorrenza o di protezione dei dati.
9.1.2. In caso di invio di newsletter via e-mail, il Licenziatario deve inoltre garantire che sussista un valido consenso dei Clienti e/o dei terzi destinatari e che siano rispettate anche tutte le altre prescrizioni in materia di protezione dei dati.
9.1.3. Qualora il Licenziatario violi gli obblighi di cui al punto 9.1.1, il Licenziante ha il diritto di pretendere dal Licenziatario la cancellazione dei contenuti lesivi. Ove necessario, il Licenziante ha il diritto di cancellare i contenuti lesivi senza preavviso. Il Licenziatario manleverà inoltre il Licenziante da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione, rimborserà al Licenziante adeguate spese di difesa legale e metterà a disposizione del Licenziante tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni necessari per la difesa legale.

9.2. Il Licenziante ha il diritto di cancellare dopo due anni i configuratori memorizzati e non attivati nei confronti dei Clienti, inclusi i relativi Contenuti del Licenziatario. Il Licenziante lo annuncerà in forma testuale almeno due settimane prima.


10. Aggiornamenti

Il Licenziante ha il diritto, ma non l’obbligo, di installare aggiornamenti del Software. Il Licenziante ha il diritto di adeguare e modificare la gamma di prestazioni del Software in base al progresso tecnico, nella misura in cui le funzionalità concordate non vengano pregiudicate in modo sostanziale. Il Licenziante non è tenuto a garantire un’eventuale retrocompatibilità con software di terzi non aggiornati allo stato attuale e/o un’eventuale interoperabilità con software di terzi. Fa eccezione solo il caso in cui tale interoperabilità sia stata espressamente concordata come caratteristica. I diritti di garanzia restano impregiudicati. Per gli aggiornamenti della Soluzione on-premises ospitata presso il Licenziatario, quest’ultimo è tenuto a fornire i relativi dati di accesso.


11. Perdita di dati

11.1. Il Licenziatario è responsabile dell’esecuzione di backup dei Contenuti del Licenziatario. Il Licenziante proteggerà i dati in modo adeguato, ma fa presente che il Software non funge da soluzione di backup. Il Licenziatario è pertanto direttamente responsabile di un adeguato salvataggio dei dati. Il Licenziante non risponde di una perdita di dati (ad esempio dei dati di prodotto inseriti) che avrebbe potuto essere evitata con un proprio adeguato salvataggio da parte del Licenziatario.

11.2. Qualora il Licenziante sia responsabile di una perdita di dati, la responsabilità è limitata al tipico onere di ripristino che si sarebbe verificato in caso di regolare esecuzione di copie di sicurezza conforme allo stato dell’arte. La limitazione di responsabilità di cui al punto 17 resta inoltre impregiudicata.


12. Onboarding, manutenzione e supporto

12.1. Il Licenziante supporterà il Licenziatario nella configurazione personalizzata nell’ambito del processo di onboarding. Salvo diverso accordo nell’Ordine, i servizi di onboarding fino a un massimo di otto ore sono compresi nella tariffa di attivazione di cui al punto 15.2 («Supporto incluso»). Il Licenziante fattura i servizi ulteriori secondo la tariffa oraria indicata al punto 2.4. Ciò vale anche qualora il Licenziatario usufruisca di servizi di onboarding prima della prenotazione di un servizio a pagamento. In caso di successiva prenotazione, questi vengono computati nella tariffa di attivazione.

12.2. Salvo diverso accordo nell’Ordine, il Licenziante non è tenuto a fornire servizi di adattamento che vadano oltre una configurazione.

12.3. Il Licenziante offre servizi di supporto via chat, telefono ed e-mail («Canali di comunicazione») dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 CET/CEST («Orario di servizio»), esclusi i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg.

12.4. Qualora sia concordato un Supporto incluso, non sussiste alcun diritto ad esso nella misura in cui i guasti siano stati causati dalle circostanze di cui ai punti 8.1.4, 8.1.5 o 8.1.6, in particolare in caso di utilizzo improprio da parte del Licenziatario. Resta riservata al Licenziatario la possibilità di usufruire di servizi di supporto a pagamento ai sensi del punto 12.3.

12.5. Il Licenziatario segnala senza indugio tramite i Canali di comunicazione i guasti e i tempi di inattività non causati da interventi di manutenzione e garantisce di trasmettere le seguenti informazioni:
12.5.1. descrizione, data e ora del guasto,
12.5.2. funzionalità interessata,
12.5.3. classificazione provvisoria della priorità ai sensi del punto 12.7,
12.5.4. misure già adottate per risolvere l’incidente.

12.6. Su richiesta del Licenziante, il Licenziatario fornisce ogni ulteriore supporto e informazione necessari per la risoluzione del guasto. La disposizione di cui al punto 2.5 si applica per analogia.

12.7. In caso di guasti, se segnalati dal Licenziatario ai sensi del punto 12.5, si applicano i seguenti tempi di reazione:

LivelliPrioritàDescrizioneTempo di reazione
1Critica

Tutte le funzionalità concordate sono completamente indisponibili.

4 ore
2Alta

Una o più funzionalità concordate sono completamente indisponibili.

8 ore
3Media

Le funzionalità concordate del Software sono compromesse. Richieste di supporto generali.

24 ore
4Bassa

Altri errori minori

48 ore


12.8. Se è disponibile o viene fornita dal Licenziante una soluzione alternativa (workaround) ragionevole, il guasto è considerato di livello di priorità 4.

12.9. Qualora, a giudizio del Licenziante, la classificazione della priorità effettuata dal Licenziatario non sia corretta, il Licenziante decide sul livello di priorità secondo equo apprezzamento (§ 315 BGB, codice civile tedesco).

12.10. Entro i tempi di reazione applicabili, il Licenziante inizierà a occuparsi del guasto. I periodi al di fuori dell’Orario di servizio non sono considerati tempi di reazione.

12.11. Il Licenziante non è tenuto a eliminare il guasto entro i tempi di reazione, ma si adopererà al meglio delle proprie capacità per risolvere i guasti il più rapidamente possibile e informerà regolarmente il Licenziatario sullo stato di avanzamento della risoluzione.


13. Prestazioni di servizi e d’opera

13.1. Qualora il Licenziatario commissioni al Licenziante servizi di sviluppo personalizzati, si tratta di prestazioni di servizi, salvo che sia espressamente concordata l’esecuzione di prestazioni d’opera.

13.2. Le date di completamento concordate non sono vincolanti, salvo diversa disposizione scritta.

13.3. Salvo diverso accordo, il compenso è calcolato secondo la tariffa oraria indicata al punto 2.4. In deroga a ciò, le parti possono concordare un prezzo fisso.

13.4. Qualora le parti abbiano concordato determinate specifiche, possono proporre modifiche in qualsiasi momento («Change Request»). In caso di Change Request da parte del Licenziatario, il Licenziante verificherà entro un termine adeguato se può attuare la modifica. Salvo diverso accordo tra le parti, si applica la tariffa oraria indicata al punto 2.4. Ciò vale anche se per la prestazione originariamente dovuta era stato concordato un prezzo fisso. Eventuali date di completamento concordate vengono posticipate di un periodo adeguato.

13.5. Qualora le parti abbiano concordato l’esecuzione di prestazioni d’opera, queste devono essere collaudate secondo le seguenti disposizioni:
13.5.1. Salvo diverso accordo, il collaudo avviene dopo il completamento complessivo. Se il Licenziatario non si oppone in forma testuale entro due settimane dalla ricezione dell’avviso di completamento in forma testuale, l’opera si considera collaudata. L’utilizzo produttivo di prestazioni d’opera eseguite dal Licenziante equivale a collaudo.
13.5.2. Il Licenziatario può rifiutare il collaudo solo se requisiti contrattualmente concordati e documentati non sono soddisfatti e il Licenziatario indica in forma testuale tali requisiti non soddisfatti. In tal caso il Licenziante soddisferà i requisiti mancanti e il Licenziatario collauderà successivamente l’opera. Il Licenziatario non può rifiutare il collaudo per vizi irrilevanti.
13.5.3. Qualora siano concordati collaudi parziali, la prestazione complessiva si considera collaudata con l’ultimo collaudo parziale.
13.5.4. Sono esclusi i diritti di garanzia in relazione a vizi la cui eliminazione il Licenziatario non si sia riservato in forma testuale al momento del collaudo.


14. Durata del contratto, rinnovo e cessazione del contratto

14.1. L’Utilizzo produttivo è concordato per la durata stabilita nell’Ordine, per un mese, 12 mesi o 36 mesi («Durata iniziale»).

14.2. Salvo diverso accordo nell’Ordine, l’Accordo si rinnova ogni volta per un periodo corrispondente alla Durata iniziale («Periodo di rinnovo»), se non viene disdetto da una delle parti con un preavviso di un mese prima della scadenza della Durata iniziale. Ciò si applica per analogia alla scadenza di ogni Periodo di rinnovo.

14.3. Qualora sia concordato (al di fuori o in aggiunta alla Fase di prova) un test per determinate funzionalità, la funzione può essere nuovamente bloccata dal Licenziante dopo un utilizzo di 30 giorni. Un contratto relativo alla Fase di prova termina secondo quanto disposto al punto 4.2.

14.4. Resta impregiudicato il diritto delle parti di recedere straordinariamente dall’Accordo per giusta causa. Il § 543 comma 2 n. 1 BGB non trova applicazione.

14.5. La disdetta richiede la forma scritta.

14.6. Dopo la cessazione del presente Accordo, nel caso della Soluzione in hosting il Licenziatario può trasferire il Software su server propri o di terzi; nel caso della Soluzione cloud deve cessarne immediatamente l’utilizzo. Salvo diverso accordo, il Licenziante conserverà i Contenuti del Licenziatario per sei settimane dalla cessazione del contratto («Periodo transitorio») e successivamente li cancellerà in modo irreversibile. Durante il Periodo transitorio il Licenziatario può esportare i Contenuti del Licenziatario oppure chiedere al Licenziante di effettuare l’esportazione dietro pagamento del compenso concordato al punto 2.4. Mediante dichiarazione in forma testuale, che deve pervenire al Licenziante al più tardi una settimana prima della fine del Periodo transitorio, può richiedere la proroga del Periodo transitorio di un mese alla volta. Per ogni proroga di un mese del Periodo transitorio è dovuto il compenso concordato.


15. Compenso, adeguamento dei prezzi

15.1. Il Licenziatario è tenuto a corrispondere il compenso concordato nell’Ordine. Il compenso per la Soluzione cloud consiste in un pagamento mensile da corrispondere ogni volta in anticipo. Il compenso per la Soluzione on-premises è un pagamento una tantum, salvo diverso accordo contrattuale.

15.2. In aggiunta al compenso di cui al punto 15.1, il Licenziatario è tenuto a corrispondere la tariffa di attivazione concordata nell’Ordine.

15.3. Qualora sia concordata la concessione della Soluzione on-premises, il Licenziatario è tenuto a corrispondere inoltre il compenso concordato nell’Ordine per i servizi di manutenzione. Nel caso della Soluzione cloud i servizi di manutenzione sono inclusi. Per i servizi di supporto si applicano le disposizioni di cui ai punti 12.3 e 12.4.

15.4. In caso di superamento del volume di utilizzo ai sensi del punto 7.2, il Licenziatario è tenuto a corrispondere l’ulteriore compenso ivi previsto. Il compenso per il volume aumentato si intende quindi concordato per la restante durata contrattuale.

15.5. Tutti i prezzi sono prezzi netti e si intendono al netto dell’IVA di volta in volta applicabile.

15.6. Se il Licenziatario è in mora con il pagamento del compenso concordato per un importo pari alla somma di tre compensi mensili correnti per la concessione e la manutenzione del Software, il Licenziante, oltre alle conseguenze legali della mora, ha il diritto di bloccare il Software per il Licenziatario fino al completo pagamento da parte del Licenziatario.


16. Garanzia

16.1. La garanzia è disciplinata esclusivamente dalla presente disposizione. Il Licenziante garantisce che i servizi presentino le caratteristiche concordate. Le caratteristiche concordate risultano esclusivamente dall’Accordo e da un’eventuale documentazione concordata. Tutte le descrizioni del Software contenute in documenti d’offerta, corrispondenza o manuali non costituiscono accordi sulle caratteristiche. Qualora sia concordata una Fase di prova, le caratteristiche concordate si determinano inoltre in base alle funzionalità che il Licenziatario ha potuto testare.

16.2. La garanzia del Licenziante viene meno in caso di vizi dovuti al fatto che
16.2.1. il Licenziatario o i suoi collaboratori hanno utilizzato il Software in modo improprio,
16.2.2. il Licenziatario non ha compiuto o non ha compiuto tempestivamente gli atti di collaborazione,
16.2.3. l’ambiente di sistema o l’hardware del Licenziatario non è idoneo all’utilizzo del Software,
16.2.4. si è fatto ricorso a prestazioni di terzi non subappaltate dal Licenziante o a prestazioni di collaboratori del Licenziatario oppure
16.2.5. il Licenziatario ha rilevato vizi durante la Fase di prova senza contestarli.

16.3. In caso di vizio, il Licenziante ha diritto a due tentativi di eliminazione del vizio prima che il Licenziatario possa far valere gli ulteriori diritti di garanzia previsti dalla legge. Al Licenziante deve essere assegnato ogni volta un termine adeguato per l’eliminazione. Un termine adeguato è di almeno quattro settimane.

16.4. Il Licenziante non è responsabile del software di terzi. Il Licenziante è responsabile dell’interoperabilità tra il Software e il software di terzi solo nella misura in cui la messa a disposizione di un’interfaccia sia stata concordata per iscritto e un vizio riguardi le funzionalità di tale interfaccia.

16.5. Se il Licenziatario fa valere un vizio e risulta che questo non sussiste, il Licenziante può addebitare i costi sostenuti secondo la tariffa oraria indicata al punto 2.4.

16.6. In caso di vizi irrilevanti sono esclusi i diritti di garanzia.

16.7. Eventuali diritti al risarcimento del danno spettano al Licenziatario solo secondo le disposizioni di cui al punto 12.

16.8. Per la concessione della Soluzione cloud si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
16.8.1. Si applicano le disposizioni di legge in materia di garanzia, con l’eccezione che il Licenziante non risponde a prescindere dalla colpa per danni già esistenti al momento della concessione del Software (§ 536a comma 1 BGB) ed è escluso il diritto del Licenziatario di eliminare autonomamente i vizi (§ 536a comma 2 BGB).
16.8.2. Il Licenziatario non può far valere una riduzione mediante detrazione dal compenso concordato. Restano impregiudicati i relativi diritti di arricchimento o di risarcimento del danno.
16.8.3. Il Licenziatario è tenuto a segnalare senza indugio al Licenziante in forma testuale i vizi del Software, in modo da consentire al Licenziante di riprodurre il vizio. Il Licenziante non è responsabile di un danno subito dal Licenziatario a causa della segnalazione tardiva di un vizio.

16.9. Qualora le parti abbiano concordato l’esecuzione di prestazioni d’opera, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
16.9.1. Il Licenziatario è tenuto a esaminare senza indugio le prestazioni completate al termine di una fase di progetto per verificare la presenza di eventuali vizi. I diritti di garanzia sono esclusi qualora il Licenziatario non abbia contestato un vizio in forma testuale entro due settimane dalla conclusione della fase di progetto. Qualora sia concordata una Fase di prova, i vizi devono essere contestati entro la fine della Fase di prova. Ciò non vale per i vizi non riconoscibili, che il Licenziatario deve contestare entro due settimane dalla loro conoscenza.
16.9.2. Il Licenziatario può eliminare un vizio autonomamente o farlo eliminare da un terzo solo previo consenso in forma testuale del Licenziante.
16.9.3. Il Licenziante ha la facoltà di scegliere se eliminare un vizio mediante riparazione o fornitura sostitutiva.


17. Responsabilità

La responsabilità del Licenziante per il risarcimento di danni e il rimborso di spese è esclusa, salvo diversa disposizione nelle norme che seguono.

17.1. L’esclusione di responsabilità non si applica ai danni causati dalla violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale in modo tale da compromettere il raggiungimento dello scopo del contratto. Sono obblighi contrattuali essenziali quegli obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa e può fare regolarmente affidamento. La responsabilità è tuttavia limitata al danno tipico del contratto, il cui verificarsi ciascuna parte contrattuale doveva prevedere sulla base delle circostanze a essa note in quel momento. In relazione a tale danno tipico del contratto, la responsabilità del Licenziante per danni materiali e per i conseguenti ulteriori danni patrimoniali è limitata a un importo di 50.000,00 € per sinistro.

17.2. L’esclusione di responsabilità non si applica inoltre ai danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute dovute a una violazione colposa degli obblighi da parte del Licenziante o dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

17.3. L’esclusione di responsabilità non si applica ai danni dovuti a una violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi da parte del Licenziante o dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

17.4. Nella misura in cui la responsabilità del Licenziante è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità dei rappresentanti legali, dei collaboratori e degli ausiliari del Licenziante.

17.5. Qualora il Licenziante abbia fornito una garanzia sulle caratteristiche del Software, il contenuto di tale garanzia non è pregiudicato dalla limitazione di responsabilità che precede.

17.6. La responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz) resta impregiudicata.


18. Forza maggiore

Nessuna parte risponde di danni causati da forza maggiore (punto 8.1.3). In caso di forza maggiore, la parte interessata è esonerata dalla prestazione per il periodo in cui è impedita dalla forza maggiore a eseguirla. La parte interessata comunicherà all’altra parte l’insorgere e il venir meno della forza maggiore e si adopererà al meglio per contenerne il più possibile gli effetti.


19. Prescrizione

Tutte le pretese derivanti dal presente Accordo e connesse ad esso nei confronti del Licenziante e/o dei suoi rappresentanti legali, collaboratori e ausiliari, in particolare pretese per vizi, risarcimento del danno o rimborso di spese, si prescrivono in un anno, indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese contrattuali o legali. La decorrenza del termine di prescrizione è disciplinata dalle disposizioni di legge. Il termine di prescrizione non si applica nei casi (i) di dolo, (ii) di colpa grave, (iii) di violazione di un obbligo essenziale ai sensi del punto 17.1, (iv) di danni alla persona, (v) di responsabilità ai sensi del Produkthaftungsgesetz, (vi) di occultamento doloso di un vizio e (vii) di vizi per i quali trova applicazione il § 438 comma 2 n. 1 a) BGB. Il diritto del Licenziatario alla riparazione resta impregiudicato per la durata del presente Accordo.


20. Diritto di audit

Il Licenziante è autorizzato a verificare in qualsiasi momento l’utilizzo conforme al contratto del Software accedendo al Software. Il Licenziante è inoltre autorizzato a verificare l’ambito di utilizzo presso la sede del Licenziatario. Il Licenziatario è tenuto a concedere al Licenziante l’accesso a tutte le strutture, a ogni hardware e software la cui verifica sia rilevante per il rispetto dell’ambito di licenza. La verifica presso la sede del Licenziatario deve essere annunciata tempestivamente in forma testuale, salvo che sussista il fondato sospetto di un superamento dell’ambito di licenza.


21. Riservatezza, citazione come referenza

21.1. Ciascuna parte manterrà il riserbo su tutte le informazioni riservate portate a sua conoscenza dall’altra parte, non le utilizzerà per scopi diversi dall’adempimento dell’Accordo e non le trasmetterà a terzi né le renderà accessibili a terzi. «Informazioni riservate» sono tutte le informazioni che una parte («parte divulgante») rivela all’altra parte («parte ricevente») nell’ambito della collaborazione precontrattuale ed eventualmente contrattuale o di cui la parte ricevente sia venuta a conoscenza in altro modo, a condizione che (i) abbiano un valore commerciale, (ii) sussista un legittimo interesse alla loro riservatezza e (iii) siano contrassegnate come riservate oppure il carattere riservato risulti dalla natura dell’informazione o dalle circostanze della divulgazione.

21.2. Le parti hanno il diritto di trasmettere informazioni riservate a collaboratori e società collegate, purché questi siano soggetti a obblighi di riservatezza sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal presente Accordo. Per il Licenziante ciò vale anche per la trasmissione a subappaltatori.

21.3. Non rientrano nelle informazioni riservate ai sensi del punto 21.1 le informazioni per le quali la parte ricevente dimostri che
21.3.1. sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone degli ambienti che abitualmente trattano questo tipo di informazioni,
21.3.2. diventano generalmente note o facilmente accessibili alle persone degli ambienti che abitualmente trattano questo tipo di informazioni dopo la divulgazione da parte della parte divulgante, senza che ciò sia riconducibile a un’azione o a un’omissione contraria agli obblighi della parte ricevente;
21.3.3. la parte divulgante ha rinunciato per iscritto alla loro protezione;
21.3.4. ha ottenuto l’informazione in modo diverso dalla collaborazione con la parte divulgante, senza essere soggetta a un obbligo di riservatezza;
21.3.5. le ha sviluppate indipendentemente dalle informazioni riservate della parte divulgante;
21.3.6. ha ottenuto l’informazione mediante osservazione, analisi, smontaggio o test di un prodotto o di un oggetto reso pubblicamente disponibile, fermo restando un’eventuale tutela ai sensi del diritto d’autore.

21.4. In caso di divulgazione in base a un ordine dell’autorità o del giudice o a un obbligo di legge, l’altra parte deve essere informata prima della divulgazione, nella misura e non appena ciò sia consentito. Le parti si supporteranno reciprocamente per impedire la divulgazione, nella misura giuridicamente possibile.

21.5. Il Licenziante ha il diritto di indicare il Licenziatario come cliente di referenza. Ciò comprende, tra l’altro, la citazione del Licenziatario senza necessità di ulteriore consenso nonché la pubblicazione di una success story, il cui contenuto deve essere concordato con il Licenziatario.

21.6. Restano impregiudicati ulteriori obblighi in materia di protezione dei dati.

21.7. Il presente obbligo di riservatezza si applica per la durata del presente Accordo e per ulteriori tre anni. Restano impregiudicati gli obblighi legali o contrattuali di cancellare o restituire i dati prima o di mantenere i dati riservati in modo permanente.


22. Protezione dei dati

22.1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta vigenti.

22.2. Le parti sono consapevoli che la memorizzazione di dati personali del Licenziatario sull’hardware del Licenziante costituisce un trattamento per conto terzi ai sensi dell’art. 28 GDPR. Le parti hanno pertanto stipulato il contratto per il trattamento dei dati per conto terzi allegato come Allegato.

23. Disposizioni in materia di esportazione

Il Licenziatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di esportazione, gli embarghi e le sanzioni applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito ("Leggi sull’esportazione"), e non offrirà né erogherà tramite il Software servizi in un paese soggetto a sanzioni economiche applicabili o ad altri controlli commerciali, salvo che il Licenziante abbia ottenuto un’autorizzazione in deroga. Il Licenziatario garantisce che il Software non (i) sarà utilizzato in violazione delle disposizioni delle Leggi sull’esportazione, (ii) sarà impiegato per uno scopo vietato dalle Leggi sull’esportazione o (iii) servirà a erogare servizi a persone/enti non autorizzati al loro utilizzo. Il Licenziante ha il diritto, ma non l’obbligo, di effettuare le verifiche necessarie in base alle Leggi sull’esportazione e il Licenziatario fornirà senza indugio al Licenziante, su richiesta, tutte le informazioni necessarie. Il Licenziatario si impegna a manlevare il Licenziante da tutte le pretese, azioni legali, richieste di risarcimento, sanzioni pecuniarie e costi connessi in qualsiasi modo al mancato rispetto delle Leggi sull’esportazione da parte del Licenziatario.


24. Disposizioni finali

24.1. Il Licenziatario non ha il diritto di trasferire a terzi l’Accordo o i diritti da esso derivanti senza il consenso scritto del Licenziante. È vietato al Licenziatario cedere o costituire in pegno a terzi pretese derivanti dal presente Accordo, salvo che il Licenziatario vi abbia un legittimo interesse.

24.2. Il Licenziatario può compensare pretese del Licenziante solo con controcrediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Lo stesso vale per l’esercizio di un diritto di ritenzione da parte del Licenziatario.

24.3. Le modifiche all’Accordo richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per la modifica del presente requisito della forma scritta.

24.4. Le condizioni generali di contratto del Licenziatario non diventano parte del contratto, anche qualora non siano state espressamente contestate nel singolo caso.

24.5. Qualora una disposizione dell’Accordo sia o diventi inefficace, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni dell’Accordo. La disposizione inefficace è sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico di quella inefficace. Ciò vale anche in caso di lacuna contrattuale.

24.6. Si applica il diritto tedesco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

24.7. Se il Licenziatario è un commerciante ai sensi del codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente esclusivo è Ulm.


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